Vai al contenuto
DIAGIA.Prova 0 €
FR FrançaisIT Italiano
FunzionalitàTutto ciò che DIAGIA fa per l’officinaCome funzionaDal primo codice al report per il clienteCon il suo strumento di diagnosiNessun dispositivo, nulla da collegareSicurezza e datiLe sue schede di lavoro restano in officina
TecnicoSempre il prossimo controlloCapo officinaPonti sempre al lavoroTitolareUn lavoro che si vede e si fatturaReti e gruppiUn metodo comune in tutte le sue sedi
Codici guastoComprendere e controllareGuide officinaMetodi di diagnosi (in francese)Modulo di preparazioneDa stampare per i suoi fascicoli
Simulatore (in francese)Casi realiPrezzi
AccessoAvvia la prova→
  1. Condizioni particolari UE

Documento contrattuale · traduzione italiana

DIAGIA – Condizioni particolari applicabili ai Clienti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea («Condizioni particolari UE»)

Versione 1.0 – in vigore dal giorno 3 novembre 2026 – integrano le Condizioni generali d'uso e di vendita DIAGIA, versione 7.1 («CGU/CGV»).

Traduzione dal francese. Il presente documento è una traduzione in lingua italiana, fornita a titolo informativo, delle «Conditions particulières applicables aux Clients établis dans un autre État membre de l'Union européenne», redatte in lingua francese. Solo la versione francese fa fede. In caso di divergenza, contrasto o dubbio interpretativo, prevale la versione francese (articolo UE-2).

Versione francese, che fa fede: Conditions particulières UE.

Indice

    Articolo UE-1 – Oggetto, ambito di applicazione e prevalenza

    1. Le presenti Condizioni particolari UE si applicano al Cliente il cui stabilimento che effettua la sottoscrizione e al quale è fornito il servizio si trova in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia (il «Cliente stabilito nell'Unione»).
    2. Esse costituiscono condizioni particolari ai sensi dell'articolo 1 delle CGU/CGV e fanno parte del contratto. Prevalgono sulle CGU/CGV limitatamente alle pattuizioni che modificano espressamente. Per tutto il resto, le CGU/CGV e il relativo Allegato 1 si applicano senza modifiche.
    3. L'Editore stabilisce gli Stati membri nei quali la sottoscrizione è aperta.
    4. I termini con iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito dalle CGU/CGV.

    Articolo UE-2 – Lingua del contratto

    1. Il contratto è concluso in lingua francese. Le CGU/CGV, il relativo Allegato 1 e le presenti Condizioni particolari UE sono redatti in francese. Fa fede esclusivamente la versione francese.
    2. Prima della sottoscrizione, l'Editore mette a disposizione del Cliente una traduzione di tali documenti nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il Cliente è stabilito, quando l'Editore propone tale lingua (per l'Italia: l'italiano). La traduzione è fornita a titolo informativo. In caso di divergenza, contrasto o dubbio interpretativo, prevale la versione francese.
    3. Il Cliente riconosce di aver avuto accesso, prima di impegnarsi, alla versione francese e alla relativa traduzione e di aver potuto salvarle e stamparle.
    4. Il Cliente può inviare le comunicazioni previste dal contratto (disdetta, diffida, reclamo, richiesta relativa ai dati personali) in francese o nella lingua della traduzione messa a sua disposizione. L'assistenza può essere fornita in tale lingua quando l'Editore la propone.
    5. Il riepilogo della sottoscrizione e, per il Cliente stabilito in Italia, il modulo di approvazione specifica previsto all’articolo UE-7 sono presentati in italiano e in francese prima della conferma della sottoscrizione. Le clausole generali richiamate si interpretano secondo la loro versione francese. Le caratteristiche individuali dell’offerta accettata e le dichiarazioni di consenso conservano la propria portata. Le due versioni presentate sono conservate insieme alla prova dell’accettazione e, ove prevista, dell’approvazione specifica.

    Articolo UE-3 – Sottoscrizione esclusivamente online

    1. Il Cliente stabilito nell'Unione sottoscrive esclusivamente online, tramite il sito dell'Editore, senza l'intervento di un consulente commerciale fisicamente presente.
    2. Di conseguenza, non trovano applicazione nei suoi confronti le pattuizioni delle CGU/CGV proprie della sottoscrizione effettuata in presenza di un consulente commerciale:

      • l'articolo 1.1, secondo trattino;
      • l'articolo 1.2, secondo comma;
      • l'articolo 2.2, secondo comma;
      • l'articolo 5;
      • all'articolo 6.1, la frase «Per una sottoscrizione senza prova effettuata tramite un consulente, sono esigibili al momento dell'attivazione del contratto.»
    3. L'accettazione delle CGU/CGV e delle presenti Condizioni particolari UE avviene mediante la spunta di una casella di accettazione prima della conferma della sottoscrizione (articolo 1.1, primo trattino, delle CGU/CGV). Quando lo Stato membro del Cliente è indicato all'articolo UE-7, l'accettazione è integrata dall'approvazione specifica prevista da tale articolo.
    4. La conferma di sottoscrizione trasmessa su un supporto durevole (articolo 1.2 delle CGU/CGV) contiene, o consente di conservare, la versione francese dei documenti accettati e la relativa traduzione.

    Articolo UE-4 – Identificazione del Cliente

    1. Per il Cliente stabilito nell'Unione, il «numero SIRET» citato agli articoli 1.2, 2.1 e 8.2 delle CGU/CGV si intende riferito al suo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro in cui è stabilito (per l'Italia: la partita IVA, preceduta dal prefisso «IT»).
    2. La sottoscrizione presuppone che tale numero risulti valido nel sistema di scambio di informazioni sull'IVA della Commissione europea (VIES). Finché la validità non è confermata, il pagamento della sottoscrizione non può essere completato. L'Editore può richiedere qualsiasi documento ufficiale integrativo (per l'Italia, in particolare, una visura camerale).
    3. In linea di principio è ammessa una sola sottoscrizione commerciale per numero di identificazione IVA, salvo diverso accordo dell'Editore.
    4. L'email di disdetta prevista all'articolo 8.2 delle CGU/CGV reca come oggetto «NON-RECONDUCTION – [Ragione sociale] – [numero IVA]». Per un Cliente stabilito in Italia, l'oggetto «DISDETTA – [Ragione sociale] – [Partita IVA]» produce gli stessi effetti.
    5. Il Cliente comunica senza indugio all'Editore qualsiasi modifica del proprio numero di identificazione IVA o della propria qualità di soggetto passivo.

    Articolo UE-5 – Prezzi, IVA e fatturazione

    1. I prezzi sono espressi e pagabili in euro, IVA esclusa.
    2. Quando il Cliente è un soggetto passivo identificato ai fini IVA in un altro Stato membro e ha comunicato un numero valido, le prestazioni sono fatturate senza IVA francese. L'IVA è dovuta nello Stato membro del Cliente, che la assolve mediante il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), conformemente agli articoli 44 e 196 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. La fattura reca la dicitura «Autoliquidation» (inversione contabile) e i numeri di identificazione IVA dell'Editore e del Cliente. Il presente comma modifica e precisa, per il Cliente stabilito nell'Unione, la seconda frase del preambolo dell'articolo 6 delle CGU/CGV.
    3. Il Cliente adempie, nel proprio Stato membro, agli obblighi dichiarativi e di versamento dell'IVA a suo carico.
    4. Il Cliente informa l'Editore di ogni variazione della propria identità, dello stabilimento destinatario del servizio, del numero di identificazione IVA o della qualità di soggetto passivo. In caso di anomalia, l'Editore richiede la documentazione necessaria e determina il trattamento fiscale applicabile prima dell'emissione delle fatture interessate. L'indisponibilità tecnica del sistema VIES è distinta da un esito non valido. La mancata convalida VIES non comporta, di per sé, l'applicazione dell'IVA francese. Gli errori di fatturazione sono rettificati conformemente alla normativa applicabile. Le misure che incidono sull'accesso al servizio restano disciplinate dalle altre disposizioni del contratto.
    5. Le fatture sono emesse dall'Editore conformemente al diritto francese, in formato elettronico e in euro. Sono messe a disposizione nell'area clienti.

    Articolo UE-6 – Dati personali: autorità di controllo

    1. KORONTIC SYSTEMS è stabilita esclusivamente in Francia. Per i trattamenti di cui è titolare, la sua autorità di controllo capofila è la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (UE) 2016/679 («GDPR»).
    2. Ogni interessato può inoltre proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione (articolo 77 del GDPR). Per una persona che si trova in Italia, tale autorità è il Garante per la protezione dei dati personali.
    3. Ai fini dell'articolo A.13 dell'Allegato 1 delle CGU/CGV, l'«autorità di controllo» è quella competente nei confronti del Cliente in qualità di titolare del trattamento.
    4. L'informativa sulla privacy è messa a disposizione del Cliente e degli utenti in francese e nella lingua della traduzione prevista all'articolo UE-2.

    Articolo UE-7 – Approvazione specifica di determinate clausole (Italia)

    1. Quando il Cliente è stabilito in Italia, la sottoscrizione comprende inoltre l'approvazione specifica, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile italiano, delle clausole elencate nel modulo di approvazione specifica presentato prima della conferma della sottoscrizione.
    2. Tale approvazione è distinta dall'accettazione delle CGU/CGV. È raccolta mediante l'inserimento di un codice monouso, valido per un periodo di tempo limitato. L'Editore invia tale codice al Cliente, all'indirizzo email indicato al momento della sottoscrizione, in un'email che riproduce l'elenco delle clausole. Il Cliente approva le clausole inserendo tale codice nel modulo di approvazione specifica, prima della conferma della sottoscrizione. Tale inserimento vale come firma elettronica ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014, come modificato.
    3. Tale approvazione è raccolta a titolo cautelativo. Essa non comporta né rinuncia alla scelta della legge francese prevista dall'articolo 19 delle CGU/CGV, né riconoscimento dell'applicabilità della legge italiana al contratto.
    4. L'Editore conserva la prova di tale approvazione: data e ora, versioni delle CGU/CGV e delle presenti Condizioni particolari UE, versione dell'elenco delle clausole, impronta informatica (hash) del testo visualizzato, nonché il testo delle clausole riprodotto nell'email inviata, l'impronta informatica (hash) dell'indirizzo email di destinazione, l'impronta informatica (hash) del codice, gli orari di invio e di inserimento del codice, l'esito della sua verifica e l'impronta informatica (hash) dell'indirizzo IP utilizzato.
    5. L'elenco delle clausole può essere aggiornato in caso di modifica delle CGU/CGV o delle presenti Condizioni particolari UE. Quando una modifica riguarda una clausola compresa nell'elenco, l'Editore invita il Cliente stabilito in Italia ad approvarla specificamente secondo le modalità del comma 2. In mancanza di approvazione, nei confronti di tale Cliente continua ad applicarsi la pattuizione precedente, fatta salva la facoltà di rifiuto e di recesso prevista dall'articolo 17 delle CGU/CGV.

    Articolo UE-8 – Legge applicabile e foro competente

    1. Il contratto resta disciplinato dal diritto francese, conformemente all'articolo 19 delle CGU/CGV e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 («Roma I»).
    2. Si applicano il reclamo preventivo e la ricerca di una soluzione bonaria previsti dall'articolo 19 delle CGU/CGV.
    3. Per il Cliente stabilito nell'Unione, i due commi dell'articolo 19 delle CGU/CGV che iniziano con «Qualora ricorrano le condizioni dell'articolo 48 del Codice di procedura civile francese…» e «Negli altri casi…» sono sostituiti dal seguente comma:

      «AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL 12 DICEMBRE 2012, QUALSIASI CONTROVERSIA RELATIVA ALLA CONCLUSIONE, ALLA VALIDITÀ, ALL'INTERPRETAZIONE, ALL'ESECUZIONE O ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO È DEVOLUTA ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEI GIUDICI DI PARIGI (FRANCIA), ANCHE IN CASO DI PLURALITÀ DI CONVENUTI O DI CHIAMATA IN GARANZIA. IL GIUDICE COMPETENTE PER MATERIA È INDIVIDUATO SECONDO IL DIRITTO FRANCESE; SI TRATTA IN PARTICOLARE DEL TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DI PARIGI, DENOMINAZIONE ASSUNTA DAL TRIBUNAL DE COMMERCE DI PARIGI DURANTE LA SPERIMENTAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE FRANCESE N. 2023-1059 DEL 20 NOVEMBRE 2023, O DI QUALSIASI GIUDICE CHE GLI SUBENTRI.»

    4. Per il Cliente stabilito in Italia, la presente clausola rientra tra le clausole soggette all'approvazione specifica prevista dall'articolo UE-7.
    5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 19 delle CGU/CGV (nullità di una clausola).

    Articolo UE-9 – Durata e modifica

    1. Le presenti Condizioni particolari UE si applicano per tutta la durata del contratto.
    2. Possono essere modificate alle condizioni previste dall'articolo 17 delle CGU/CGV, fatto salvo l'articolo UE-7, comma 5.

    Fine delle Condizioni particolari UE – Versione 1.0

    DIAGIA.

    Il copilota IA di diagnosi automobilistica per i professionisti. Misurare. Comprendere. Controllare. Riparare.

    App Store (nuova scheda)Google Play (nuova scheda)

    La soluzione

    FunzionalitàCome funzionaCon il suo strumento di diagnosiSicurezza e datiPrezzi

    Per chi

    TecnicoCapo officinaTitolare di officinaReti e gruppiCasi reali

    Risorse

    Codici guastoGuide officina (in francese)Simulatore di perdite (in francese)Modulo di preparazione

    DIAGIA

    Chi siamoContattiLa mia area clientiPassword dimenticata
    © 2026 DIAGIA · KORONTIC SYSTEMS
    Note legaliPrivacy e cookieCondizioni generali
    Riservato ai professionisti dell’automobile.

    La sua scelta

    Misurare per migliorare il sito.

    Statistiche di consultazione e di clic con Plausible, solo con il suo consenso. La sua scelta viene conservata per 6 mesi e può essere modificata in qualsiasi momento.

    Privacy e cookie